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Quale sono i limiti quantitativi del contratto di somministrazione a tempo indeterminato?

Secondo l’art. 31, co. 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, in caso di somministrazione a tempo indeterminato, l’agenzia può avvalersi unicamente di lavoratori assunti a tempo indeterminato.

In tal caso il numero di lavoratori somministrati non può eccedere il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato occupati presso l’utilizzatore (salvo che la contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore preveda una percentuale differente) al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto collettivo applicato dall’utilizzatore, con un arrotondamento del decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. 

Nel caso di inizio  dell'attività  nel  corso  dell'anno,  il   limite percentuale  si  computa  sul   numero   dei   lavoratori   a   tempo indeterminato in forza al momento  della  stipula  del  contratto  di somministrazione di lavoro a tempo  indeterminato.


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