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Quali sono i divieti di ricorso alla somministrazione?

Secondo l’art. 32 del d.lgs. n. 81 del 2015, il ricorso alla somministrazione di lavoro è espressamente vietato:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle medesime mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, salvi casi in cui:
    1. il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti;
    2. il contratto di somministrazione abbia durata iniziale non superiore a tre mesi;
  • presso unità produttive in cui sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale che interessa lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
  • da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

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